whistleblowing

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La Piattaforma Informatica

US SALERNITANA 1919 SRL in ottemperanza al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, predispone una piattaforma informatica che consente ai soggetti di seguito individuati, che intendono riferire circa eventuali attività illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, di segnalare – in modo sicuro e riservato od anche anonimo – comportamenti, atti od omissioni che possano integrare violazioni di normative interne o esterne alla Società.

Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:
  • soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
  • lavoratori subordinati;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, liberi professionisti, consulenti e fornitori;
  • stagisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • tesserati U.S. Salernitana 1919 Srl.
La segnalazione può essere effettuata:
  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • durante il periodo di prova, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Sono ammesse segnalazioni anonime?

Le segnalazioni anonime sono ammesse se sufficientemente circostanziate e sono trattate alla stregua di quelle “nominative”. In tal caso, le misure di protezione contro le ritorsioni saranno applicabili solo se la persona segnalante viene successivamente identificata.

Cosa si può segnalare?

La segnalazione può avere ad oggetto diversi tipi di violazioni, come di seguito schematizzate:
Violazioni di normativa nazionale o societaria Violazioni di normativa europea
  1. Illeciti amministrativi
  2. Illeciti civili
  3. Illeciti penali (a prescindere dalla rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001)
  4. Illeciti contabili
  5. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ad es. reati contro la P.A., reati societari, reati informatici, reati ambientali o in materia di sicurezza sul lavoro, riciclaggio, reati tributari, reati di frode in competizione sportiva ecc.) ovvero
  6. violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/01, dei relativi protocolli di attuazione o del Codice Etico.
  7. violazioni della normativa rilevante e/o integranti comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello di Prevenzione ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. d) dello Statuto Federale della F.I.G.C. o in contrasto con i principi etici di lealtà, correttezza e probità, previsti dall’ordinamento sportivo;
  8. violazioni della normativa rilevante e/o integranti comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dalle Linee Guida per le politiche di Safeguarding adottate dalla FIGC e recepite nel MOGC 231 della Società
  1. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (ad esempio le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione).
  3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).
  4. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione (es. atti che ledono il principio di libera concorrenza)
Violazioni di normativa nazionale o societaria
  1. Illeciti amministrativi
  2. Illeciti civili
  3. Illeciti penali (a prescindere dalla rilevanza ai fini del d.lgs. 231/2001)
  4. Illeciti contabili
  5. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ad es. reati contro la P.A., reati societari, reati informatici, reati ambientali o in materia di sicurezza sul lavoro, riciclaggio, reati tributari, reati di frode in competizione sportiva ecc.) ovvero
  6. violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/01, dei relativi protocolli di attuazione o del Codice Etico.
  7. violazioni della normativa rilevante e/o integranti comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello di Prevenzione ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. d) dello Statuto Federale della F.I.G.C. o in contrasto con i principi etici di lealtà, correttezza e probità, previsti dall’ordinamento sportivo;
  8. violazioni della normativa rilevante e/o integranti comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dalle Linee Guida per le politiche di Safeguarding adottate dalla FIGC e recepite nel MOGC 231 della Società
Violazioni di normativa europea
  1. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  2. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (ad esempio le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione).
  3. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato).
  4. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione (es. atti che ledono il principio di libera concorrenza)

Cosa NON si può segnalare?

  • Le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,
    nonché informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (cd.
    “voci di corridoio” o “sentito dire”).
  • Le contestazioni, rivendicazioni o lamentele legate a un interesse di carattere personale della persona
    segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che
    attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di
    lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
  • I Reclami relativi ai servizi forniti dalla Società.

Quali informazioni deve contenere la segnalazione?

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, includendo tutti gli elementi utili per
effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza.

A tal fine i segnalanti devono fornire almeno i seguenti elementi:

  • la descrizione del fatto con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
  • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti
    segnalati (cd segnalato).
  • A meno che la segnalazione non sia anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con
    indicazione della posizione o funzione svolta per conto dell’azienda; i dati identificativi del segnalante
    sono assistiti da specifiche misure di sicurezza tecniche ed organizzative volte a garantire l’assoluta
    riservatezza della sua identità;
  • ogni informazione o prova (allegando i relativi documenti) che possa fornire un utile riscontro circa la
    sussistenza di quanto segnalato, in particolare anche l’indicazione di eventuali altri soggetti che
    possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

Ove la segnalazione sia inviata in forma scritta tramite il Portale Whistleblowing, il segnalante sarà guidato
nel fornire suddetti elementi dai quesiti previsti nel modulo di segnalazione.

In ogni caso, ove la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il ricevente la segnalazione (come di seguito
individuato) può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il Portale Whistleblowing o anche
di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni non devono contenere dati personali eccedenti, bensì solo i dati necessari per dimostrare la
fondatezza della denuncia. Di norma, quindi non andranno inseriti dati particolari, né dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute o giudiziari.

Come si può consultare una segnalazione inviata e conoscerne l’esito?

Al momento dell’invio della segnalazione tramite il Portale Whistleblowing, il segnalante riceverà un
codice/protocollo che potrà utilizzare per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al
fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
fornire le proprie generalità; rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

In ogni caso, il responsabile ricevente la segnalazione tramite il portale:

  • rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
  • fornisce riscontro tempestivo alle eventuali richieste inoltrate dal segnalante attraverso i canali di
    segnalazione (sistema di messaggistica implementato sulla piattaforma);
  • fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale
    avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Chi riceve la segnalazione?

Le segnalazioni vengono ricevute da un responsabile designato dalla Società nella persona del Segretario
Generale. Qualora la segnalazione coinvolga il suddetto responsabile, il segnalante provvederà ad
indirizzarla all’Amministratore Delegato, nelle modalità indicate nella procedura di gestione di cui al
link riportato in calce.

Protezione del segnalante e del segnalato

La Società garantisce la riservatezza del segnalante e dell’eventuale soggetto a cui è rivolta la
segnalazione e l’accesso alla piattaformainformatica viene gestito in modalità no-log al fine di
impedire l’identificazione del segnalante.

È responsabilità del segnalante essere in buona fede. Il segnalante in mala fede dovrà
rispondere nelle sedi opportune nel caso di segnalazioni false o atte a screditare qualcuno. Parimenti, la
Società adotterà azioni disciplinari nei confronti di chi minacci o compia atti di ritorsione contro
il segnalante.

Per inviare una segnalazione tramite il Portale Whistleblowing, clicca qui

Per ulteriori informazioni sulla procedura e sulle tutele del segnalante e delle altre persone coinvolte nella
segnalazione, clicca qui